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Imposta I.C.I. anno 2008

Nominativo del referente/responsabileNominativo del referente/responsabile: Chiara Martoia
numero di telefonoNumero di telefono diretto: +39 0119639931
indirizzo e-mailIndirizzo e-mail: martoia@comune.santantoninodisusa.to.it



Scadenze

Acconto: entro il 16 giugno 2008 (pari al 50% dell'imposta dovuta)
Saldo: entro il 16 dicembre 2008
Unica soluzione: entro il 16 giugno 2008

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Modalità di pagamento

L'imposta va versata mediante una delle seguenti modalità:

  • Bollettino di conto corrente postale n. 21495387, intestato: Comune di Sant'Antonino di Susa - Servizio Tesoreria - ICI;
  • Modello F24
  • Pagamento on line sul sito Internet di Poste Italiane: www.posteitaliane.it

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Aliquote

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 5,5 per mille
Aliquota ordinaria: 6,5 per mille

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Detrazioni

  1. Detrazione ordinaria per abitazione principale (a carico del Comune): Euro 103,29
    Precisazioni:
    Il Regolamento Comunale di Sant'Antonino di Susa non fissa un limite numerico alle pertinenze dell'abitazione principale, e riconosce la detrazione per abitazione principale e l'aliquota agevolata anche per i seguenti casi:
    • Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2' grado
    • Abitazione di proprietà di anziani o disabili residenti in case di ricovero o di cura, purché non siano locate.
  2. Ulteriore detrazione per abitazione principale (a carico dello Stato): 1,33 per mille del valore imponibile dell'abitazione principale e delle sue pertinenze, con un importo massimo di Euro 200,00.
    Precisazioni:
    L'ulteriore detrazione va applicata successivamente (e quindi in via residuale) rispetto alla detrazione comunale, e non si applica per le abitazione classificate catastalmente in categoria A1, A8 e A9.
    Come la detrazione comunale, l'ulteriore detrazione statale va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e va calcolata proporzionalmente alla quota per la quale detta destinazione si verifica.
    Come precisato con risoluzione del Ministero delle Finanze n. 1/2008, l'ulteriore detrazione statale non si applica agli immobili concessi in uso gratuito né a quelli posseduti da anziani o disabili residenti in case di ricovero o di cura, anche se, ai fini della detrazione comunale, questi immobili sono assimilati alle abitazioni principali. La detrazione statale, benché introdotta soltanto dall'anno di imposta 2008, può essere calcolata già in fase di versamento dell'acconto ICI 2008.
    Con la risoluzione n. 5/2008, il Ministero ha invece precisato che l'ulteriore detrazione statale si può applicare nel caso di cittadini italiani residenti all'estero, per l'immobile posseduto in Italia, purché non locato.

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Dichiarazione di variazione I.C.I.

A partire dal 2008 (e quindi già per le variazioni intervenute nel corso del 2007) la dichiarazione di variazione ICI va presentata solo nei casi in cui:

  • Le modificazioni soggettive o oggettive che danno luogo a una diversa determinazione dell'imposta dovuta riguardano riduzioni di imposta (ad esempio fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati);
  • Le modificazioni non possono essere immediatamente acquisite da parte del Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale (ad esempio costituzione o estinzione di leasing, assegnazione di immobili a soci di cooperative edilizie, acquisizione o perdita dei requisiti di ruralità, modificazioni oggettive o soggettive riguardanti aree edificabili, variazione del valore di bilancio e quindi della base imponibile ICI dei fabbricati di categoria D non iscritti in Catasto e interamente posseduti da imprese, vendita di immobili tramite asta giudiziaria o nel corso di procedure fallimentari, ecc…) .

La semplificazione riguarda quindi l'abolizione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione ICI per tutte le modificazioni che il Comune può direttamente desumere dalla banca dati catastale (ad esempio compravendita, successioni, donazioni, variazioni catastali di fabbricati presentate con metodo DOCFA, ecc…)

La dichiarazione ICI relativa alle variazioni intervenute nel corso del 2007, ove dovuta, va presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2007.

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