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Pagare tributi IMU

Scheda del servizio

SCADENZE ANNO 2025
Acconto: entro il 16 giugno 2025
Saldo: entro il 16 dicembre 2025

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
L’imposta va versata con modello F24, utilizzabile presso gli sportelli bancari, postali o le ricevitorie convenzionate o pagabile on line.
ALIQUOTE (Determinate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 18/12/2024)
- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo se di cat. A1, A8 o A9): 6 per mille
- Aliquota ordinaria (per tutti gli altri tipi di immobili, comprese le aree edificabili): 10,6 per mille

A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2020 (Legge 160 del 27/12/2019), la disciplina dell'imposta IMU è stata rivista con la stesura di un nuovo regolamento, in vigore dal 01/01/2020.


Precisazioni:
Dall'anno 2014 sono esenti da IMU le abitazioni principali e relative pertinenze, con esclusione delle abitazioni classificate in cat. A1, A8 e A9.
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.


Nel caso di coniugi/conviventi divorziati o separati legalmente, è considerato soggetto passivo IMU il genitore affidatario dei figli, cui viene assegnata la casa familiare a seguito di provvedimento del giudice.
L'immobile assegnato, in quanto adibito ad abitazione principale, è quindi esente da IMU. Se invece i coniugi/conviventi si separano o divorziano ma non vi è assegnazione dell'immobile e affidamento dei figli, l'imposta IMU andrà calcolata in maniera ordinaria, in base alle quote di proprietà e alla residenza e dimora di ciascun comproprietario.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
DETRAZIONI (applicabili quindi alle sole abitazione non esentate)
Detrazione per abitazione principale: Euro 200,00
La detrazione va rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e va calcolata proporzionalmente alla quota per la quale detta destinazione si verifica (cioè va divisa in parti uguali tra soli i possessori che fruiscono dell’immobile come abitazione principale).
Sono altresì esenti le abitazioni (purché non censite in cat. A1, A8 o A9) posseduti e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Nel Comune di Sant'Antonino di Susa, classificato come comune montano, sono inoltre esenti da IMU i terreni agricoli.

Ufficio di competenza

Nome Descrizione
Descrizione Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale
Responsabile Alessia Lussiana
Personale Chiara Martoia
Tamara Re Fiorentin
Indirizzo Via Torino n. 95
Telefono 011.9639931 / 011.9639937
Email tributi@comune.santantoninodisusa.to.it
martoia@comune.santantoninodisusa.to.it
PEC finanziario.santantonino@pec.it
Apertura al pubblico
Giorno Orario
Lunedì e mercoledì 10.30 - 12.30 / 16.30 - 17.30
Martedì, giovedì, venerdì 10.30 - 12.30

Regolamenti

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.
In vigore dal 01/01/2020
Approvato in applicazione della Legge n. 160/2019 - Legge di Bilancio 2020
REGOLAMENTO NUOVA IMU.pdf[.pdf 155,34 Kb - 06/08/2020]

Ultimo aggiornamento pagina: 17/06/2025 13:29:33

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