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Calcolo IMU

Scheda del servizio

Per il conteggio dell'IMU 2025, si devono utilizzare le aliquote approvate dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 18 dicembre 2024 (Reperibile al fondo della presente sezione ).

Novità dal 2022
La Legge di stabilità 2022 (Legge n. 234/2021) ha apportato la seguente modificazione:

- Art. 1 comma 743:  L'imposta IMU dovuta sull'unica unità immobiliare non locata né concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti non residenti in Italia e titolari di pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l'Italia passa dal 50% nel 2021 al 37,5% per gli anni 2022 e seguenti. Si precisa  che la pensione non deve essere erogata dall'INPS ma dall'Istituto previdenziale estero. Dal 2021 infatti non è più prevista la condizione di iscrizione all'AIRE mentre è necessario visionare sul sito INPS la sezione dedicata alla informazioni sulla pensione in regime internazionale, al fine di verificare la possibilità di accedere alla riduzione IMU.


Altre informazioni

Dall'anno 2014, il pagamento dell'IMU è stato abolito per le seguenti tipologie di immobili:
- Abitazione principale e relative pertinenze (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9);
- Immobili (purché non censiti in cat. A1, A8 o A9) posseduti e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

A partire dall'anno di imposta 2016 invece sono nuovamente assoggettate ad IMU le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado, in quanto la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha eliminato la facoltà per i comuni di assimilarle alle abitazioni principali.
Rimane soltanto la possibilità di ottenere la riduzione del 50% della base imponibile, purché siano contemporaneamente rispettate tutte le seguenti condizioni:
- L’immobile concesso in uso gratuito non deve essere di lusso (ovvero non deve essere di categoria catastale A1, A8 o A9) e deve essere adibito ad abitazione principale del comodatario;
- Il comodante (soggetto che concede l’immobile) deve essere residente e dimorare abitualmente nel medesimo comune in cui si trova il fabbricato concesso in comodato;
- Il comodante deve possedere in Italia il solo immobile concesso in comodato, e al massimo un ulteriore immobile, adibito a propria abitazione principale, purché non di lusso (sono quindi escluse le abitazioni di categoria A1, A8 e A9)
Inoltre il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato; la decorrenza dell’agevolazione sarà quindi la seguente:
- Data di stipula del comodato, se questo viene registrato entro i termini di legge (ovvero entro 20 giorni dalla data di stipula);
- Data di registrazione del comodato, nel caso in cui il contratto venga registrato in ritardo (cioè dopo i 20 giorni dalla data di stipula).

Ai sensi dell'art. 1, comma 751, della L. 160/20219 – legge di Bilancio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati (c.d beni merce). Tale condizione va dichiarata dal contribuente mediante la presentazione della dichiarazione IMU, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verifica.

Calcolatore IMU anno 2025

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Per iniziare il calcolo selezionare una aliquota


Consultazione rendite catastali (Apre il link in una nuova scheda)

ATTENZIONE: si rammenta che il calcolo è effettuato sui dati dichiarati dal contribuente. E' pertanto necessario che il contribuente controlli con cura tutti i dati degli immobili di proprietà indicati sulla presente scheda. L'utente è l'unico responsabile della correttezza dei calcoli e della compilazione del modello F24 ed è invitato a verificare sempre la correttezza dei calcoli prima di procedere con il pagamento. L'Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità circa l'inesattezza dei dati medesimi.

L'importo da pagare è arrotondato all'Euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero all'Euro per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.

In caso di ravvedimento per i tardivi od omessi versamenti dell'Imu, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all'imposta dovuta.

CategoriaDescrizione
A/1Abitazione signorile
A/2Abitazione civile
A/3Abitazione economica
A/4Abitazione popolare
A/5Abitazione ultrapopolare
A/6Abitazione rurale
A/7Abitazioni in villini
A/8Abitazioni in ville
A/9Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici
A/10Uffici e studi privati
A/11Abitazioni tipiche dei luoghi
B/1Collegi, convitti educandati ricoveri, orfanotrofi, ospizi conventi, seminari e caserme
B/2Case di cura e ospedali
B/3Prigioni e riformatori
B/4Uffici pubblici
B/5Scuole e laboratori scientifici
B/6Biblioteche, musei, gallerie, accademie, circoli ricreativi e culturali senza fine di lucro, che non hanno sede in edifici della categoria A/9
B/7Cappelle e oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti
B/8Magazzini sotterranei per depositi di derrate
C/1Negozi e botteghe
C/2Magazzini e locali deposito (cantine e soffitte con rendite autonome)
C/3Laboratori per arti e mestieri
C/4Fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro
C/5Stabilimenti balneari e di acque curative senza fine di lucro
C/6Box o posti auto pertinenziali
C/6Autosilos, autorimesse (non pertinenziali), parcheggi a raso aperti al pubblico
C/6Stalle, scuderie e simili
C/7Tettoie chiuse o aperte
D/1Opifici
D/2Alberghi, pensioni e residences
D/3Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (arene, parchi-giochi)
D/4Case di cura e ospedali con fine di lucro
D/5Istituti di credito, cambio e assicurazione
D/6Fabbricati, locali ed aree attrezzate per esercizio sportivi con fine di lucro
D/7Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/8Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/9Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi del suolo e ponti privati soggetti a pedaggio
D/10Fabbricati per funzioni produttivi connesse alle attività agricole
D/11Scuole e laboratori scientifici privati
D/12Posti barca in porti turistici e stabilimenti balneari
E/1Stazioni per servizi di trasporto Esenti
E/2Ponti comunali a pedaggio Esenti
E/3Fabbricati per esigenze pubbliche Esenti
E/4Recinti chiusi per esigenze pubbliche Esenti
E/5Fortificazioni Esenti
E/6Fari, semafori, torri per orologio Esenti
E/7Fabbricati per esercizio di culti Esenti
E/8Cimiteri Esenti
E/9Edifici particolari non compresi nelle categorie precedenti

Ufficio di competenza

Nome Descrizione
Descrizione Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale
Responsabile Alessia Lussiana
Personale Chiara Martoia
Tamara Re Fiorentin
Indirizzo Via Torino n. 95
Telefono 011.9639931 / 011.9639937
Email tributi@comune.santantoninodisusa.to.it
martoia@comune.santantoninodisusa.to.it
PEC finanziario.santantonino@pec.it
Apertura al pubblico
Giorno Orario
Lunedì e mercoledì 10.30 - 12.30 / 16.30 - 17.30
Martedì, giovedì, venerdì 10.30 - 12.30

Regolamenti

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.
In vigore dal 01/01/2020
Approvato in applicazione della Legge n. 160/2019 - Legge di Bilancio 2020
REGOLAMENTO NUOVA IMU.pdf[.pdf 155,34 Kb - 06/08/2020]

Ultimo aggiornamento pagina: 17/06/2025 13:27:19

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